Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018“.
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità, di cui:
12.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Inoltre, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Infine, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è prevista la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.